L.R.3/94. Proroga Dei Termini Stabiliti Dalla Normativa Regionale In Materia Faunistico Venatoria Determinata Dallo Stato Di Emergenza Covid-19

Al seguente link è visibile e consultabile la Delibera n.438 del 30-03-2020 che proroga una serie di adempimenti e pagamenti, relativi all’esercizio venatorio in conseguenza dell’attuale emergenza COVID-19, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 103, comma 2 del DL 18/2020.
Per quanto riguarda la gestione degli ATC vengono prorogate le seguenti scadenze :

  • iscrizione all’ATC di residenza venatoria o ad ulteriore ATC (art. 5 comma 3 e art. 6 comma 4 DPGR 48/r/2017): dal 15 maggio 2020 al 15 giugno 2020.
  • iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell’anno precedente (art. 7 comma 2 DPGR 48/r/2017): dal 31 marzo al 15 giugno 2020.
  • ·iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale (art. 73 comma 7 DPGR 48/r/2017): dal 31 maggio 2020 al 15 giugno 2020;

Per i cacciatori residenti fuori regione restano invariati tempi e modalità.

Resta inteso che, al momento dell’apertura della caccia, prima in ordine di calendario la caccia di selezione, per poter esercitare l’attività dovrà essere stato fatto il versamento della stagione venatoria 20/21

Inoltre la delibera prevede che :

“1)Dare atto che la licenza di porto d’armi per uso di caccia di cui all’articolo 23 della legge 157/1992 e l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 28 della l.r. 3/1994 rientrano nel campo di applicazione di cui all’articolo 103, comma 2 del DL 18/2020 e conseguentemente se in scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 restano valide fino al 15 giugno 2020; pertanto è posticipata a tale data anche il pagamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto d’armi per uso di caccia di cui all’articolo 23 della l. 157/1992 edella tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 1 della l.r. 86/2016; ”

3) dare atto che l’avvio dei procedimenti di rilascio di nuovi appostamenti fissi è subordinatoatto che alla chiusura dei procedimenti di rinnovo degli appostamenti già autorizzati;

4) dare atto che per l’annualità 2020 non si applica l’istituto della conferma tardiva di cui all’ art. 60 comma 2 DPGR 48/r/2017.

Proroga,inoltre,  le seguenti scadenze:

– conferma annuale dell’appostamento tramite pagamento della tassa di concessione regionale da parte del titolare dell’autorizzazione (art. 60 comma 1 DPGR 48/r/2017): dal 28 febbraio al 15 giugno 2020;

-richieste di nuove autorizzazioni appostamenti fissi (art. 59 comma 3 DPGR 48/r/2017): dal 31 marzo al 15 giugno 2020.

-inizio di almeno una sessione di esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio (art. 89 comma 5 DPGR 48/r/2017): dal 30 aprile 2020 al 15 giugno;