Di seguito comunicazione ricevuta da SASPV PIANA DI LUCCA – ASL NORDOVEST
“ A seguito di frequenti richieste di chiarimenti in merito a quanto in oggetto si comunica quanto segue:
– la fauna selvatica che può essere oggetto di commercializzazione è quella prevista
dall’articolo 43 della L.R. 3/1994 che di seguito riporto:
Art. 43
Commercio di fauna selvatica
1. È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: Germano reale; Pernice rossa; Starna; Fagiano; Colombaccio, e i soggetti provenienti dagli allevamenti di cui agli art. 39, 40, 41 e da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
2. La fauna selvatica morta non assoggettata a processi di lunga conservazione, utilizza per fini alimentari, appartenente alle specie: Germano reale; Pernice rossa; Starna; Fagiano; Colombaccio; Lepre; Coniglio selvatico; Cervo; Daino; Capriolo; Cinghiale nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, può essere commercializzata, solo durante il periodo di caccia previsto per ciascuna delle suddette specie e per i cinque giorni successivi. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni dal comune competente per territorio su istanza degli interessati.
3. Il commercio di fauna selvatica morta proveniente dagli allevamenti a fini alimentari di cui ai commi precedenti art. 41 o dall’estero, non è sottoposto alle limitazioni temporali di cui ai commi precedenti.
4. Sono vietate la detenzione ed il commercio della fauna selvatica catturata o uccisa illegalmente.
Risulta chiaro da quanto sopraesposto che la cessione /commercializzazione di specie cacciabili quali tordi, beccacce ecc non è possibile ed è legalmente perseguibile.
– il “Corso per cacciatore formato” previsto dalla Delibera Regionale 528 del 15/05/2023 è necessario per la cessione e commercializzazione delle specie cacciabili non soggette al divieto di commercializzazione riportate nel suddetto articolo quindi non solo cinghiali, daini, cervi, caprioli, ecc, ma anche fagiani, starne, pernici, ecc come peraltro ben specificato nel corso stesso. “